A seguito dell’emanazione del d.l. 30 dicembre 2021, n. 259 e del d.l. 7 gennaio 2022, n.1, ecco le principali novità e gli adempimenti introdotti a tutela della salute e della sicurezza di azienda e dipendenti utili a fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Nell’eventualità in cui una persona presente in azienda sviluppi sintomi febbrili o di infezione respiratoria quali tosse, raffreddore o mal di gola, ha l’obbligo di dichiararlo tempestivamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale preposto, in ragione dell’art. 20, c. 1 del d.lgs. 81/2008.
In caso di sviluppo della sintomatologia riconducibile all’infezione SARS-CoV-2, il lavoratore non può essere obbligato ad effettuare il tampone: deve essere il medico curante o i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica di riferimento a valutare se necessario effettuarlo.
Tuttavia, nel caso in cui il dipendente risulti positivo al Covid-19 dopo aver effettuato il test molecolare o antigenico, l’azienda dovrà adottare alcune misure precauzionali che valuteremo di seguito, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro:
Il soggetto che al settimo giorno non abbia sviluppato sintomi dell’infezione o ne risulti privo da almeno tre giorni, potrà effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare: in caso di esito negativo, potrà terminare l’isolamento;
Quarantena non necessaria per tutti i soggetti che:
Tutti questi soggetti dovranno rispettare un periodo di 10 giorni di auto-sorveglianza e valutare l’insorgenza di eventuali sintomi riconducibili all’infezione da Covid-19, con l’OBBLIGO di indossare la mascherina FFP2.
In caso di insorgenza di sintomi o, in caso contrario, al decimo giorno successivo all’esposizione al soggetto positivo al Covid-19, il soggetto dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare per attestare la negatività all’infezione.
Quarantena preventiva:
Ricordiamo, inoltre, che a partire dal 1° gennaio 2022 la quarantena preventiva non è più equiparata alla malattia. Pertanto, in caso di assenza di certificato medico, la quarantena deve essere gestita con ferie e permessi.
Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 è stato introdotto per la prima volta l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini residenti nel territorio dello Stato italiano che abbiano compiuto o che compiranno entro il 15 giugno 2022 il 50° anno di età.
Per quel che riguarda l’ambito lavorativo, si distinguono due situazioni:
Tale obbligo sarà in vigore a partire dal 15 febbraio 2022 e, diversamente da quanto precedentemente previsto, il controllo sul possesso della certificazione dovrà essere effettuato a tappeto nei confronti di tutti i lavoratori sottoposti all’obbligo.
Per tutti i lavoratori non in possesso di idonea certificazione verde dovrà essere vietato l’accesso sul luogo di lavoro.
Il soggetto che sia in possesso dei requisiti anagrafici ma abbia una certificazione medica idonea a comprovare l’incompatibilità tra condizioni di salute del lavoratore e la vaccinazione, potrà continuare a rendere normalmente la prestazione lavorativa per tutta la durata dell’esenzione. Allo stesso modo, il lavoratore potrà essere adibito a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, così da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Articolo di Francesca Sinceri – Studio Felli
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