Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza da Covid-19: con delibera del Consiglio dei ministri, il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 ha disposto il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Per quel che riguarda l’accesso ai luoghi di lavoro, a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, chiunque acceda presso un luogo di lavoro dovrà:
La normativa è rivolta a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività (lavorativa, di formazione, di volontariato), anche sulla base di contratti esterni.
Fermo restando la possibilità di emanare delle disposizioni urgenti in materia di Covid-19, valutate sulla base dell’andamento della curva epidemiologica, dal 1° maggio 2022 non sarà più obbligatorio il green pass.
per gli individui che contraggono l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di un vaccino con una schedula vaccinale a due dosi, si rappresenta quanto segue:
ATTENZIONE: LA VALIDITà DEL GREEN PASS SI INTERROMPE QUALORA, NEL PERIODO DI VIGENZA DELLO STESSO, L’INTERESSATO SIA IDENTIFICATO COME CASO ACCERTATO POSITIVO AL SARS-CoV-2.
Ai fini della dimostrazione dell’efficacia dei controlli è fondamentale e obbligatoria la redazione della policy aziendale in materia di Green Pass, che descriva in modo puntuale il metodo adottato per i controlli.
A partire dal 15 ottobre 2021, il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Nell’informativa ai lavoratori devono essere obbligatoriamente definite le modalità operative, la cadenza delle verifiche, le modalità di trattamento dei dati conseguenti alla consegna del green pass al datore di lavoro e il soggetto formalmente incaricato ad effettuare i controlli che può essere identificato nelle seguenti figure:
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE
Il regolamento aziendale in materia di Green Pass definisce la cadenza e le modalità di svolgimento delle verifiche, che saranno:
La legge n. 165/2021 consente al lavoratore di consegnare copia del Green Pass al proprio datore di lavoro.
ATTENZIONE:
Anche se la norma nulla prevede in merito, il datore di lavoro può decidere di tutelarsi con l’istituzione di un registro degli accessi, al fine di poter provare, in caso di controllo esterno, il fattivo controllo al momento dell’accesso del lavoratore sul posto di lavoro, attestando che nessun lavoratore abbia fatto accesso ai locali aziendali sprovvisto di una valida certificazione.
I dati che possono essere inseriti nel registro sono i seguenti:
COME VERIFICARE LA VALIDITA’ DEL GREEN PASS
La certificazione verde COVID-19, cartacea o digitale, ha un QR code che identifica il codice univoco alfanumerico.
La verifica avviene attraverso l’applicazione VerificaC19, che potrà effettuare la scansione del codice anche offline.
È necessario accedere alla banca dati almeno una volta al giorno, per due principali motivazioni:
VERIFICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ – contestualmente alla verifica del QR Code, l’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di riconoscimento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
ATTENZIONE: L’ATTIVITA’ DI VERIFICA NON DOVRA’ COMPORTARE IN ALCUN CASO LA RACCOLTA DEI DATI DELL’INTESTATARIO, IN QUANTO IL CONTROLLO NON COSTITUISCE TRATTAMENTO DEL DATO AI FINI PRIVACY (D.P.C.M. 17 giugno 2021, art. 13 comma 5)
MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE VERIFICAC19
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
Per verificare la validità del Green Pass con VERIFICAC19 è necessario seguire i seguenti passaggi:
ATTENZIONE: L’APPLICAZIONE è STATA CREATA NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL’UTENTE E DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.L. 52/2021). L’applicazione non permette di memorizzare i dati riguardanti il lavoratore. infatti, attraverso la lettura del qr code saranno visualizzate le informazioni necessarie ad assicurarsi che l’identita’ della persona corrisponda con quella dell’intestatario del green pass.
SANZIONI PER I LAVORATORI
CASO 1 – MANCATA PRESENTAZIONE DEL GREEN PASS
La normativa stabilisce che la scadenza del Green Pass durante l’orario di lavoro e in corso di prestazione consente la prosecuzione della prestazione lavorativa per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, senza le conseguenze previste in caso di assenza di Green Pass nel momento in cui viene fatto l’accesso sul luogo di lavoro
IPOTESI A – AZIENDA CON Più DI 15 DIPENDENTI
Fino alla data di presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, il lavoratore viene definito come assente ingiustificato qualora non presentasse il Green Pass:
Prassi da seguire:
La normativa non prevede nulla al riguardo, ma ai fini della prova è consigliabile far firmare al lavoratore una ricevuta che evidenzi l’assenza del Green Pass, la data della verifica e del conseguente allontanamento.
Nondimeno, ove questo non fosse possibile, è consigliabile dare al lavoratore una comunicazione che dia conto dell’esito negativo e dello status in cui è collocato il lavoratore
IPOTESI B – AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI
Di seguito, le specifiche del caso:
LAVORATORE ASSENTE INGIUSTIFICATO E SOPRAVVENUTO STATO DI MALATTIA
La malattia intervenuta successivamente alla dichiarazione del lavoratore come assente ingiustificato non permette allo stesso di maturare il diritto alla malattia INPS e alla corresponsione delle indennità previste.
Il principio vige anche in caso di sopravvenuto contagio da COVID – 19.
Lo status di assente ingiustificato permane fino alla presentazione del Green pass al datore di lavoro, ottenuto con le modalità precedentemente esposte.
CASO 2 – ELUSIONE DEI CONTROLLI
CASO 3 – UTILIZZO DI CERTIFICAZIONE FALSA
È UN REATO PROCEDIBILE D’UFFICIO E PER QUESTO Può ESSERE DENUNCIATO DA CHIUNQUE, SIA PERSONALE ADDETTO AL CONTROLLO CHE QUALSIASI ALTRA PERSONA.
Possono presentarsi tre tipologie di reato:
Il mancato controllo del possesso del Green Pass e la mancata adozione di misure organizzative idonee ad effettuare i controlli sono azioni punite con una multa da €400,00 a €1.000,00 per il datore di lavoro.
Questi importi vengono raddoppiati in caso di reiterata violazione.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale vengono trasmessi gli atti relativi alla violazione tramite le forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’ispettorato del lavoro.
SOGGETTI POSITIVI AL COVID
Nel caso in cui venga diagnosticata la positività di un soggetto con tampone molecolare o antigenico rapido, questo deve adottare da subito delle norme di isolamento, secondo i tempi che seguono:
Dalla comparsa dei sintomi (di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) o dalla data del prelievo del primo test positivo, al termine dei quali è si deve effettuare un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo per i seguenti soggetti:
Dalla comparsa dei sintomi (di cui almeno gli ultimi 3 senza sintomi) o dalla data del prelievo del primo test positivo, al termine dei quali si deve effettuare un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo per i seguenti soggetti:
Se al termine del periodo minimo previsto dalla legge per l’isolamento il tampone dovesse risultare ancora positivo, è possibile ripeterlo dopo 48 ore.
Si ricorda che i soggetti che restano positivi oltre il 21° giorno dopo il primo tampone positivo, saranno riammessi in società senza l’obbligo di effettuare il test, ma con la validazione da parte del proprio medico curante che rilascerà un certificato di riammissione in società.
CONTATTI STRETTI DI SOGGETTI POSITIVI AL COVID
A far data dal 1° aprile 2022, tutti i soggetti che risultino contatti stretti di persone positive al Covid-19, indipendentemente dal fatto che siano o meno vaccinati, non saranno più sottoposti a quarantena. Gli stessi soggetti, tuttavia, dovranno rispettare nei dieci giorni successivi al contatto delle misure precise che consistono in:
In caso di comparsa di sintomi, dovrà essere effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Da oltre 15 anni tuteliamo aziende ed imprenditori nella corretta ed equilibrata gestione dei rapporti di lavoro.