L’elaborazione della busta paga 2022 viene influenzata dalle novità fiscali introdotte dal d.lgs. 230/2021 e dalla nuova Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n 234) che, di fatto, determina una differente misura delle ritenute fiscali e del Bonus Irpef.
Le disposizioni normative prevedono:
Riduzione del numero degli scaglioni di reddito e variazione delle rispettive aliquote legali;
Rimodulazione del Trattamento Integrativo, introdotto dal D.L. 3/2020;
Introduzione dell’assegno unico universale per figli minori con conseguente eliminazione delle detrazioni fiscali per figli a carico, degli importi attualmente erogati a titolo di assegni per il nucleo familiare e delle detrazioni per famiglie numerose a far data dal 01.03.2022;
Riduzione parziale dello 0,8% sui contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore dipendente.
A seguire, le specifiche delle singole fattispecie:
Nuove aliquote Irpef
La Legge di Bilancio 2022 apporta modifiche alle previsioni di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 – TUIR, prevedendo:
La riduzione degli scaglioni di reddito da cinque a quattro;
La riduzione delle aliquote legali applicate ai redditi dal 15mila ai 50 mila euro;
L’aumento dell’aliquota legale applicata ai redditi oltre i 50 mila euro;
I redditi da lavoro dipendente saranno, perciò, tassati secondo i seguenti scaglioni di reddito e relative aliquote legali.
Rilevano le seguenti differenze tra il 2021 e il 2022:
Detrazioni d’imposta e trattamento integrativo d.l. 3/2020 (cd. Bonus Irpef)
Detrazione da lavoro dipendente
Le detrazioni per redditi da lavoro dipendente, disciplinate a norma dell’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 2 D.P.R. n. 217/1986 sono state rimodulate a partire dal periodo di imposta 2022 e risultano più corpose rispetto agli anni precedenti.
L’importo massimo detraibile ammonta ad € 3.100, incrementato di € 65,00 nella fascia di reddito tra € 25.000 e € 35.000. Le detrazioni sono riconosciute in maniera inversamente proporzionale all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi per redditi superiori a € 50.000.
Gli importi sono determinati come segue:
Trattamento integrativo
Quando spetta e come viene calcolato l’importo del trattamento integrativo?
Ove spettante, la misura massima erogabile del Bonus Irpef ammonta a € 1.200 annui da rapportare alla durata del rapporto di lavoro, calcolata come segue:
Spetta fino a € 15.000 e viene erogato quando l’imposta lorda ha un ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
Per redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 il trattamento integrativo riguarda gli incapienti, quali soggetti la cui imposta lorda è inferiore alle detrazioni.
Nel caso di specie, il Bonus Irpef spetta quando la somma delle detrazioni supera il valore dell’imposta lorda (IRPEF LORDA). Fermo restando il limite di € 1.200 annui, l’ammontare spettante sarà determinato dalla differenza tra le detrazioni di seguito elencate e l’Irpef lorda:
Detrazioni per carichi di famiglia (figli, coniuge e altri familiari di cui all’art. 12 TUIR);
Altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13 comma 1 TUIR)
Detrazioni per oneri:
Mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021 (art. 15 comma 1 lett a) e b TUIR)
Erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche art. 15, comma 1-ter TUIR)
Spese mediche (art. 15 comma 1, lettera c) TUIR)
Rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute sino al 31.12.2021 (art. 16-bis TUIR)
Esempio per redditi tra € 15.000 e € 28.000: nel caso in cui il contribuente abbia un’imposta lorda pari a € 1.000,00 e con una detrazione per spese mediche pari a € 1.500,00; la detrazione potrà essere sfruttata fino a € 1.000,00. Si crea, in questo caso, una situazione di incapienza fiscale di € 500,00; tale differenza, rientrando nel limite massimo di 1.200 euro, verrà riconosciuta come trattamento integrativo.
Non spetta oltre € 28.000: con effetto dal periodo di imposta 2022 viene soppressa la c.d. Ulteriore Detrazione per titolari di reddito complessivo superiore a €28.000 e fino a € 40.000
N.B. In sede di conguaglio il sostituto di imposta deve verificare la spettanza del trattamento integrativo: nel caso in cui questo fosse stato erogato ma non dovuto, occorrerà recuperare gli importi. Qualora l’importo da trattenere superi i €60,00, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione in cui verrà effettuato il conguaglio.
Dalle detrazioni all’assegno unico universale per figli a carico: cosa cambia in busta paga
Il decreto legislativo n. 230/2021 istituisce, a partire dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per figli a carico che:
Abroga le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari, che continueranno ad essere riconosciuti per l’anno 2022 nelle sole mensilità di gennaio e febbraio;
Modifica le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, le quali si applicheranno solamente per altri familiari a carico e per figli di età superiore a 21 anni, ove ne ricorrano i requisiti:
Nel caso delle detrazioni coniuge e di altri familiari a carico, non rilevano modifiche rispetto alla precedente normativa.
Nel caso delle detrazioni per figli dai 21 anni, le stesse spettano quando il figlio a carico abbia un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51, elevati a € 4.000,00 per figli di età non superiore a 24 anni;
Abroga le detrazioni per famiglie con almeno 4 figli a carico, di cui all’art. 12 comma 1-bis TUIR, che continueranno ad essere riconosciute ove ricorrano determinati requisiti dettati dall’art.12 del TUIR: l’importo viene determinato su base annua e rapportato, in dodicesimi, relativamente alle due mensilità di gennaio e febbraio 2022.
Specifichiamo che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica:
In caso di genitori non separati: la detrazione è ripartita nella misura del 50%, salvo che gli stessi si accordino per attribuirla integralmente al genitore con il reddito complessivo di ammontare più elevato;
In caso di genitori separati o divorziati: la detrazione spetta interamente al genitore affidatario, salvo diverso accordo che può prevedere la ripartizione al 50% o attribuire l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.
In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita al 50%, salvo diverso accordo che può attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito più elevato.
In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro: la detrazione per figli compete a quest’ultimo per l’intero importo;
In caso di genitore mancante (decesso, mancato riconoscimento): spetta per il primo figlio la detrazione per il coniuge a carico (se più conveniente).
Esonero contributi previdenziali dei dipendenti nel 2022
Limitatamente al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 l’art. 1, comma 121 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 introduce una riduzione contributiva di 0,8 punti percentuali dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore. La riduzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti che presentino una retribuzione imponibile mensile inferiore ad € 2.692,00.
Tutti i rapporti di lavoro dipendente – ad eccezione del lavoro domestico:
Generalità dei lavoratori – aliquota dal 9,19% al 8,39%
Dipendenti di aziende soggette a CIGS – aliquota dal 9,49% al 8,69%
Apprendisti – aliquota dal 5,84% al 5,04%
Retribuzione imponibile – € 2.692,00 per 13 mensilità. Per il solo mese di dicembre, il limite di € 2.692,00 viene incrementato del rateo della tredicesima mensilità, che concorrerà, incrementandolo, a determinare l’imponibile contributivo su cui applicare l’esonero parziale.
Articolo redatto da Francesca Sinceri, Ilaria Tomolillo, Daniele Sanelli e Barbara Vieri – Studio Felli
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