Lavoro autonomo occasionale: definizione e obblighi
03 Maggio 2022
Il lavoro autonomo occasionale rientra nella disciplina del contratto d’opera, così come definito dall’art. 2222 del Codice civile ed è caratterizzato dal compimento – dietro corrispettivo – di un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Più nello specifico, gli elementi caratterizzanti le prestazioni di lavoro autonomo occasionale possono essere così sintetizzati:
Occasionalità: la prestazione non è mai continua e duratura, ma svolta in modo saltuario e occasionale;
Autonomia della prestazione: il lavoratore non deve essere in alcun modo vincolato dal committente circa lo svolgimento della prestazione. Infatti, viene meno ogni vincolo di coordinamento e subordinazione e sarà il prestatore a decidere tempi e modi di svolgimento dell’opera e del servizio, nei limiti di quanto stabilito contrattualmente;
Mancato inserimento nell’organico aziendaledel committente per cui il prestatore svolge l’opera o il servizio;
Onerosità: la prestazione d’opera viene svolta dietro corrispettivo, concordato tra le parti del contratto;
Mancanza del requisito della professionalità – il lavoro autonomo occasionale viene svolto in modo saltuario, a differenza dei professionisti, i quali operano in regime di Partita Iva e svolgono attività coordinate e finalizzate verso un identico scopo, in modo organizzato, stabile e sistematico. A tal fine non è necessario che per l’attività svolta sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi.
Soggetti interessati
A far data dal 21 dicembre 2021, con lo scopo di monitorare il ricorso a questa tipologia contrattuale e per contrastare l’elusione delle norme relative al lavoro subordinato attraverso l’impiego di lavoratori autonomi occasionali, tutti i committenti privati che operano in qualità di imprenditori e che decidano di avvalersi di tali prestatori, hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio della prestazione stessa, a norma di quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 146/2021 conv. in Legge n. 215/2021.
L’obbligo, pertanto, deve essere rispettato solamente:
Da committenti privati che operano in qualità di imprenditori;
Per tutti i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 del Codice civile, sottoposti al regime fiscale di cui all’art 67 comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Obblighi del prestatore
Il prestatore d’opera o servizio per svolgere la propria attività dovrà semplicemente pagare la ritenuta d’acconto del 20%, che verrà versata da parte del committente/sostituto d’imposta tramite F24 entro il 16° giorno del mese successivo al pagamento delle prestazioni del lavoratore. La prestazione sarà, poi, certificata attraverso la Certificazione Unica.
Nel caso in cui il prestatore dovesse superare nell’anno il limite dei € 5.000,00 lordi, dovrà iscriversi alla Gestione separata e pagare i relativi contributi (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente);
Il prestatore non ha l’obbligo di emettere fattura: lo stesso potrà preparare una semplice ricevuta che sia: datata, numerata, comprensiva dei dati personali e del committente, comprensiva di compenso lordo (su cui applicare la ritenuta d’acconto) e firmata.
In tutti i casi in cui la ricevuta superi € 77,47, il prestatore dovrà apporre una marca da bollo di € 2,00 sulla ricevuta – addebitabile al committente.
Sanzioni
Il committente non ottemperante agli obblighi di legge può essere sanzionato con multe dai € 500,00 ai € 2.500,00 per ciascun lavoratore con comunicazione omessa o tardiva.
Rapporti di lavoro esclusi
Non possono considerarsi collaborazioni di lavoro autonomo occasionale tutti quei rapporti di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, ossia:
Collaborazioni coordinate e continuative (CO.CO.CO.);
Rapporti di lavoro per i quali sono previsti già degli obblighi specifici di comunicazione e gestione del rapporto. Pertanto, restano esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva attività come:
Il procacciatore d’affari occasionale di cui all’art. 67, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986;
Il lavoratore dello spettacolo sottoposto alla disciplina di cui all’ art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
Prestazioni d’opera intellettuale, disciplinate dall’art. 2229 del Codice civile. A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito i correttori di bozze, i lettori di opere, i relatori di convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, consulenze scientifiche, guide turistiche
Procedura obbligatoria telematica
Con Nota INL n. 881 del 22 aprile 2022, viene chiarito che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale possono essere comunicate utilizzando due diverse modalità:
Tramite gli indirizzi di posta elettronica inizialmente predisposti per la comunicazione, che fanno riferimento all’Ispettorato territorialmente competente.
L’e-mail, che NON dovrà contenere allegati, dovrà contenere i seguenti elementi, in assenza dei quali viene considerata OMESSA:
DATI DEL COMMITTENTE E DEL PRESTATORE;
LUOGO DELLA PRESTAZIONE;
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’;
DATA INIZIO PRESTAZIONE E ARCO TEMPORALE IN CUI LA STESSA POTRA’ ESSERE CONSIDERATA COMPIUTA (1 GIORNO, 1 SETTIMANA, 1 MESE). NELL’IPOTESI IN CUI NON SIA RISPETTATO L’ARCO TEMPORALE, OCCORRE PROCEDERE CON UNA NUOVA COMUNICAZIONE;
AMMONTARE DEL COMPENSO, SE STABILITO AL MOMENTO DELL’INCARICO
Gli indirizzi e-mail a cui inviare la comunicazione sono contenuti nell’allegato.
NOTA BENE: la trasmissione della comunicazione tramite l’utilizzo della casella di posta elettronica, chiarisce l’ispettorato, è un canale che consente un monitoraggio poco efficace. Per questo motivo, tutte le comunicazioni inviate tramite e-mail verranno verificate prioritariamente rispetto ai committenti che decidano di avvalersi del canale istituzionale messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.
A far data dal 28 marzo scorso è operativa una piattaforma online, predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui utilizzo è preferibile rispetto alla modalità sopra descritta.
La procedura telematica da seguire, accessibile al seguente link https://servizi.lavoro.gov.it, è di seguito riportata:
STEP 1.
Accedere al link, autenticandosi tramite SPID e, successivamente all’accesso, selezionare la procedura “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”.
STEP 2.
Selezionare il tasto “NUOVA COMUNICAZIONE”, poi dare la conferma dell’operazione, come nell’immagine che segue.
STEP 3.
La comunicazione si compone di n. 4 sezioni, da compilare preventivamente prima dell’invio della comunicazione.
Più nello specifico, occorre inserire:
SEZIONE 1 – DATI DEL COMMITTENTE
Inserire il codice fiscale del Committente e cliccare sulla lente. Automaticamente, verranno compilati gli altri campi della sezione 1
SEZIONE 2 – DATI DEL PRESTATORE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
SEZIONE 3 – DATI RAPPORTO
Inserire la data di inizio del rapporto di lavoro autonomo occasionale e il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio (7, 15 o 30 giorni, selezionabili dal menù a tendina). In tutti quei casi in cui l’opera o il servizio non si compia entro i termini indicati nella comunicazione originaria, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
Inserire una descrizione dell’attività svolta;
Inserire il compenso stimato
Selezionare “AGGIUNGI SEDE DI LAVORO” e compilare con i dati richiesti:
Comune;
CAP;
Indirizzo.
SEZIONE 4 – DATI INVIO
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