Collegandomi alla normativa post emergenziale del contributo degli amici e colleghi Francesca Sinceri e Daniele Sanelli, ritengo opportuno supportare quella pubblicazione con una visione contabile sull’effetto dei contributi a fondo perduto. A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso del 2020 il Governo ha disposto una serie di misure ed interventi a sostegno dell’economia, attraverso l’erogazione di contributi e bonus a favore delle imprese.
Tali contributi devono confluire in bilancio all’interno della macro-classe Valore della Produzione nella voce A.5 Altri Ricavi e proventi. In particolare, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel paragrafo 56, lettera f, dell’OIC 12 , in cui è previsto che in tale voce siano esposti anche quei contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali, come terremoti, inondazioni, etc.). Tali contributi devono essere rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli.
Si tratta dei Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio sono disciplinati dall’art. 85 del T.U.I.R., alle seguenti lettere: “g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge”.
I contributi in conto esercizio sono assimilati ai ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. g) e lett. h) del T.U.I.R. e sono diretti a fronteggiare specifici costi o a integrare ricavi relativi alla gestione dell’impresa. In altre parole, si tratta di contributi concessi al fine di:
– integrare i ricavi d’esercizio (es.: integrazioni dei prezzi dei servizi dei trasporti pubblici, stabilite per finalità sociali);
– ridurre i costi d’esercizio (es.: la riduzione dei costi delle materie prime, finalizzata a mantenere il costo di acquisto dei beni superiore a quello internazionale, sovvenzionando, in tal modo, il relativo settore di attività).
L’elemento distintivo tra i contributi spettanti in base a contratto (lett. g) e quelli in conto esercizio (lett. h) risiede nel fatto che i primi hanno natura corrispettiva, sia direttamente che indirettamente, mentre i secondi sono svincolati da rapporti contrattuali di natura sinallagmatica, ma sono riconducibili a specifiche disposizioni normative che ne regolano l’erogazione.
La scrittura contabile è la seguente:
Nel conto economico, i contributi in conto esercizio sono rilevati nella voce A5) del valore della produzione.
I contributi in conto esercizio sono imputati al conto economico per competenza e non per cassa.
Iscrizione, valutazione e contabilizzazione
Gli altri ricavi e proventi devono essere rilevati:
Eventuali ricavi e i proventi relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data in cui l’operazione è compiuta (art. 2425-bis comma 2 del Codice Civile).
Contributi in conto esercizio
I contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza e non per cassa, nell’esercizio in cui sorge il diritto alla loro percezione.
Altri ricavi e proventi
La voce A.5 è una voce di natura residuale comprendente tutti i componenti positivi di reddito di natura ordinaria diversi da quelli indicati nella precedente voce A.1. Si tratta di ricavi e proventi di natura non finanziaria relativi alla gestione accessoria.
La gestione accessoria è rappresentata da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, ma che non rientrano nella gestione caratteristica e finanziaria (Documento OIC 12). La distinzione tra attività caratteristica ed attività accessoria deve essere effettuata considerando il settore merceologico nel quale l’impresa svolge la sua attività principale.
Possono essere iscritti nella voce in esame i seguenti componenti di reddito (Documento OIC 12):
Esempi di tali componenti di reddito sono i seguenti:
Contributi
Da un punto di vista economico-aziendale, i contributi possono così suddividersi:
Contributi in conto esercizio
Rientrano in questa categoria i contributi che hanno natura di integrazione di ricavi oppure di riduzione di costi ed oneri della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, diverse da quella finanziaria (Documento OIC 12).
Sono, dunque, esclusi da questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l’onere degli interessi passivi sui finanziamenti assunti dall’impresa (i quali devono essere rilevati nel raggruppamento “C – Proventi e oneri finanziari”).
Devono essere rilevati nella voce A5 anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali, come per esempio terremoti o inondazioni ed effetti pandemici riepilogati nell’area straordinaria.
I contributi in conto esercizio devono essere indicati distintamente, in apposita sottovoce della voce A.5 (art. 2425 del Codice Civile).
Contributi in conto esercizio
La scrittura contabile relativa alla contabilizzazione dei contributi in conto esercizio è la seguente (l’importo del contributo è supposto pari a 10.000,00 euro):
SP | C.II.5 | Crediti verso ente erogante | 10.000,00 | |
CE | A.5 | Contributi in conto esercizio | 10.000,00 |
Esposizione in bilancio
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nella voce A.5 del Conto economico (art. 2425 del Codice Civile).
Nel caso in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese, non sono previste particolari semplificazioni rispetto alla collocazione in bilancio.
Nota integrativa
Con riferimento agli altri ricavi e proventi, nella Nota integrativa devono essere illustrati in modo esplicito i criteri utilizzati nella valutazione, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori espressi in valuta estera (art. 2427 comma 1 n. 1 del Codice Civile).
Con riferimento ai contributi in conto capitale, devono essere fornite le seguenti informazioni (Documento OIC 16):
In particolare, qualora l’inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporti la possibilità, per l’ente erogante, di chiedere la restituzione del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato in Nota integrativa.
Relazione sulla gestione
Non è previsto alcun obbligo specifico di trattazione di aspetti inerenti agli altri ricavi e proventi, fatte salve le informazioni attinenti (art. 2428 comma 1 del Codice Civile):
Articolo di Stefano Capuano
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